Art. 2.

      1. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 565. - (Categorie di successibili). - Nella successione legittima, l'eredità di devolve al coniuge, ai parenti legittimi e naturali e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo».